Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - in base ad accertamenti non definitivi – Corte di Cas
Riscossione dei tributi in pendenza di giudizio - Art_ 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Norma generale - Conseguenze - Riscossione in base a sentenza della Commissione tributaria regionale - Data della pubblicazione della sentenza - Rilevanza - Estensione alle sanzioni - Ammissibilità.
In tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art_ 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata dall'art_ 29 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5158 del 26/02/2020 (Rv. 657337 - 01)
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