Riscossione delle entrate patrimoniali - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6117 del 04/03/2020 (Rv. 657275 - 01)
Cartella di pagamento - Subentro di Agenzia dell'Entrate Riscossione quale nuovo concessionario - Conseguenze - Applicabilità del regime ordinario di prescrizione "ex" art. 2946 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione dei tributi, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6117 del 04/03/2020 (Rv. 657275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946