Opposizione - Legittimazione passiva - Destinatario - Sussistenza - Ministero della Giustizia - Esclusione - Fondamento.
La legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 spetta al destinatario di tale ingiunzione, così come, quando si impugna un atto del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., il ricorso va notificato al debitore esecutato e non al Ministero della Giustizia, alla cui amministrazione appartiene l'organo che ha emesso il provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10422 del 03/06/2020 (Rv. 658027 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617