Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) – Cass. n. 11972/2020
Riscossione esattoriale - agenti della riscossione - Agente della riscossione pubblico - Procedura di discarico per inesigibilità - Comunicazione ex art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 - Termini - Proroghe - Applicabilità dell'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla l. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate”, resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine dell'1 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l. n. 282 del 2004).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11972 del 19/06/2020 (Rv. 657922 - 01)