Modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Cass. n. 13082/2020
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Rimborso Irpeg - Adempimento da parte dell'Ufficio - Data di esecuzione - Mandato di pagamento - Rilevanza - Conseguenze sul termine finale di decorrenza degli interessi - Comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento ed effettivo accredito - Irrilevanza.
In caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza Irpeg, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'amministrazione finanziaria - con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta - avviene alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore stabilita dall'art. 1182 c.c. Pertanto, è da tale momento, anche alla luce del disposto di cui all'art. 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre il termine finale degli interessi sulle somme da rimborsare, restando invece irrilevanti sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente (da farsi in termini ragionevoli), sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può, semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 13082 del 30/06/2020 (Rv. 658106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1218