Skip to main content

Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario - Legittimazione dell'ente impositore - Cass. n. 17100/2020

Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario - Legittimazione dell'ente impositore - Condizioni - Intervento ex art. 106 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese. Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza.

OPPOSIZIONE

STATO PASSIVO

Nell'opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dal concessionario della riscossione, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, è legittimato a partecipare al giudizio anche l'ente impositore; il giudice può pertanto disporne l'intervento ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il fallimento alla rifusione delle spese processuali nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17100 del 13/08/2020 (Rv. 658827 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), Cod_Proc_Civ_art_091

corte

cassazione

17100

2020