Riscossione delle imposte sui redditi - Cass. n. 17661/2020
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione coattiva - espropriazione forzata - disposizioni applicabili - azione giudiziaria di risarcimento dei danni - Azione risarcitola ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 - Proponibilità - Condizioni - Insussistenza di rimedi specifici del processo esecutivo - Esecuzione esattoriale immobiliare iniziata o proseguita in violazione del limite di valore ex art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973 - Contestazione formulata in epoca anteriore alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Esperibilità - Ragioni.
RISCOSSIONE IMPOSTE
COATTIVA
ESPROPRIAZIONE FORZATA
L'azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R. a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17661 del 25/08/2020 (Rv. 658687 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615