Riscossione delle imposte sui redditi - modalità' di riscossione – Cass. n. 28709/2020
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione coattiva - Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del "beneficium excussionis" - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri di ripartizione - Conseguenze.
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa' sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra' respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra' accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28709 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2304, Cod_Civ_art_2315, Cod_Civ_art_2461, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2268, Cod_Civ_art_2317