Riscossione delle imposte - Rateizzazione - Inadempimento - Disciplina introdotta dall'art. 10, comma 13 decies, d.l. n. 201 del 2011 - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
In tema di rateizzazione del debito tributario, la previsione contenuta nell'art. 10, comma 13 decies, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), che - modificando il disposto dell'art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997 - consente al beneficiario di pagare la rata scaduta entro il termine fissato per il versamento della rata successiva, si applica, in virtù della disciplina transitoria, alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma non opera nei casi in cui, a tale data, sia intervenuta la dichiarazione di decadenza del contribuente da detto beneficio, perché, in questi casi, la rateizzazione non è più in corso e la legge tributaria non può avere effetti retroattivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6263 del 05/03/2021 (Rv. 660826 - 01)