Modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi – Cass. n. 14763/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Credito d'imposta su dividendi di fonte italiana - Diniego di rimborso - Criterio della giacenza media mensile delle azioni - Idoneità ad accertare la finalità elusiva - Sussistenza - Ragioni.
Il diniego di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana, percepiti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, può essere fondato sul criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute, riferita ad un congruo arco temporale (l'anno) e depurata della mensilità di stacco del dividendo, siccome idonea a disvelare la finalità di elusione fiscale ostativa, ai sensi dell'art. 10, par. 5, della Convenzione tra Repubblica italiana e Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 329 del 1990, al riconoscimento del vantato credito sulle cedolari riscosse, in quanto fondata su un'analisi complessiva e attenta alla sostanza economica della condotta dell'investitore, protrattasi nel tempo, in conformità ai principi enunciati dalla Commissione europea nella raccomandazione del 6 dicembre 2012, n. 2012/772/UE.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14763 del 27/05/2021 (Rv. 661525 - 02)