Domanda di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana – Cass. n. 14763/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere Domanda di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana - Società sedente in Gran Bretagna - Termine - Mancata previsione nel diritto interno e nella Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Conseguenze - Applicazione dell'art. 2946 c.c. - Sussistenza - Disparità di trattamento tra residenti e non - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana percepiti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, in assenza di espresse previsioni nell'ordinamento interno e nella Convenzione tra Repubblica italiana e Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 329 del 1990, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo applicabile in via analogica o estensiva né il termine di decadenza di cui all'art. 43, d.P.R. n. 603 del 1972, né quello di cui all'art. 43,d.P.R. n. 600 del 1973, senza che ciò comporti disparità di trattamento tra residenti e non in ordine al termine di verifica dell'esistenza del credito da parte dell'Amministrazione, essendo esclusa, dai giudici unionali, la configurabilità di illegittime restrizioni al principio di libera circolazione dei capitali ancorate al prolungamento dei termini di rettifica fiscale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14763 del 27/05/2021 (Rv. 661525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946