Modalità' di riscossione - riscossione coattiva – Cass. n. 14736/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione coattiva - in genere Cartella esattoriale - Cessione di azienda - Notifica al cessionario senza previa escussione del cedente - Violazione del "beneficium excussionis" - Deducibilità quale vizio proprio della cartella - Esclusione - Ragioni.
In tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del "beneficium excussionis” non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma "causa petendi” impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14736 del 27/05/2021 (Rv. 661425 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555