Cancellazione dal registro imprese – Cass. n. 30736/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di Riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Riscossione debiti tributari - Società di persone - Cancellazione dal registro imprese - Applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Notifica cartella di pagamento - Nei confronti della società - Esclusione - Nei confronti dei soci - Configurabilità – Ragioni.
In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30736 del 29/10/2021 (Rv. 662626 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495