Ritardato rimborso di imposte dirette – Cass. n. 29237/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Ritardato rimborso di imposte dirette - Interessi ex art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973 - Decorrenza - Art. 1, comma 139, l. n. 244 del 2007 - Portata applicativa - Natura meramente ricognitiva della pregressa situazione debitoria - Fondamento.
In tema di rimborso d'imposte, il contribuente che ha pagato imposte dirette in eccedenza rispetto a quanto dovuto ha diritto, ai sensi dell'art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973, per la maggior somma effettivamente corrisposta, al riconoscimento dell'interesse ivi previsto, il quale matura al compimento di ogni singolo semestre intero, escluso il primo, successivo alla data del versamento, senza che trovino applicazione le regole civilistiche ordinarie, presentando la disciplina tributaria in esame carattere di specialità. Al contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tale interesse va computato, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso, giorno per giorno, come stabilito dall'art. 1, comma 139, l. n. 244 del 2007, disposizione che ha una portata meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, non modificando né integrando la normativa previgente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29237 del 20/10/2021 (Rv. 662889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1283