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Rispettivo riparto dell'onere probatorio – Cass. n. 28628/2021

Oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibili dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio.

 

In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729

 

Corte

Cassazione

28628

2021