Aumento o riduzione della pretesa tributaria originaria – Cass. n. 39808/2021
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Accertamento - Aumento o riduzione della pretesa tributaria originaria - Modalità - Atto impositivo - Contenuto - Differenze.
In tema di accertamento delle imposte, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi a garanzia del contribuente con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi di "aumento" dell'avviso iniziale, a differenza delle ipotesi "in diminuzione", che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa, salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo atto sostituito.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 39808 del 14/12/2021 (Rv. 663210 - 01)