Interesse di società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche – Cass. n. 40047/2021
Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - Atto impositivo - Sospensione - Impugnazione della cartella di pagamento - Interesse di società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche - Sussistenza - Fondamento.
Nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che sussiste l'interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche all'impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell'avviso di accertamento, per non incorrere nell'esclusione dalle gare pubbliche e nel pagamento di interessi ex art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all'art. 20 dello stesso decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 40047 del 14/12/2021 (Rv. 663212 - 01)