Pagamento della somma intimata – Cass. n. 33749/2022
Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Pagamento della somma intimata - Rispetto del termine ex art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere della prova - In capo al debitore opponente - Sussistenza - Allegazione e prova della data della notificazione della cartella - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di esecuzione esattoriale, incombe sul debitore, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., l'onere di allegare e provare la tempestività del versamento della somma intimata rispetto alla data di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di fatto che, agendo sul piano sostanziale, estingue il diritto di credito azionato dall'agente della riscossione, impedendogli di dare avvio al procedimento espropriativo. (Fattispecie in cui la copia notificata della cartella di pagamento era carente dell'indicazione della data di consegna dell'atto al debitore.)
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33749 del 16/11/2022 (Rv. 666151 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_615