Cognizione del giudice – Cass. n. 3843/2023
Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione - in genere - Opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 - Cognizione del giudice - Limitazione ai vizi formali dell'atto amministrativo - Esclusione - Accertamento sull'esistenza ed entità del credito - Necessità - Conseguenze - Opposizione circoscritta a vizi formali - Inammissibilità.
L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023 (Rv. 666803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100