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Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01)

Modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_102