Impugnazione - Natura - Conseguenze - Decisione - Rimedio esperibile.
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024 (Rv. 670342-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_360