previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - contributi o premi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 477 del 13/01/2014
Tasso del premio aziendale - Spostamento dell'attività in un nuovo stabilimento - Sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 - Spettanza - Condizioni - Novità dell'azienda - Verifica - Criteri - Mancato incremento occupazionale - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 477 del 13/01/2014
In materia di premio dovuto dalle aziende industriali all'INAIL ai sensi dell'art. 27, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1125, ed ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la cui spettanza è condizionata al requisito di novità dell'azienda, nel caso di spostamento dell'attività in un nuovo stabilimento deve aversi riguardo all'azienda in senso oggettivo, senza tenere conto della variazione intervenuta nella titolarità dell'impresa, ma accertando se si tratti di un'impresa effettivamente nuova o di un'impresa derivata - anche solo parzialmente - da un'impresa preesistente, per la cui individuazione assume rilevanza la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale - o di parti di essa o, comunque, di elementi aziendali funzionalmente collegati - e una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa, dovendosi escludere, ove invece assuma rilievo il parametro dell'incremento occupazionale, che ne ricorrano i presupposti qualora, malgrado l'assunzione "ex novo" di personale da parte dell'imprenditore acquirente, il numero complessivo degli occupati non risulti aumentato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 477 del 13/01/2014