previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - fondi speciali di previdenza - Fondo di previdenza per il personale di volo – Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 656 del 16/01/2015
Pensione di invalidità - Ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 quater, comma primo, del d.l. n. 249 del 2004, conv. in legge n. 291 del 2004 - Portata - Limite massimo di retribuzione pensionabile - Determinazione - Criteri. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 656 del 16/01/2015
Il ricalcolo del trattamento pensionistico (nella specie, di invalidità) per il personale di volo dipendente da imprese di navigazione aerea, ai sensi dell'art. 1 quater, comma 1, del d.l. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291, dev'essere effettuato, anche per gli anni successivi al primo, prendendo a riferimento il limite massimo di retribuzione pensionabile determinato ai sensi dell'art. 24, settimo comma, legge 13 luglio 1965, n. 859 (come modificato dall'art. 8, legge 31 ottobre 1988, n. 480), dovendo l'inciso "corrispondente limite dell'anno precedente" interpretarsi nel senso che detto limite deve individuarsi non già in quello risultante dal conteggio reso ai sensi del sesto comma, bensì in quello in concreto determinato dalla già avvenuta applicazione del settimo comma, in quanto scopo della norma è quello di salvaguardare il limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, anche nell'ipotesi di diminuzione della media delle retribuzioni di riferimento.
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