Domanda di condanna generica - Proposizione anteriormente alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014
Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014