Liquidazione di società nome collettivo - Soci - Iscrizione alla gestione commercio - Obbligo contributivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2139 del 31/01/2014
In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che ha sostituito il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2139 del 31/01/2014