previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2464 del 04/02/2014
Lavoratori dello spettacolo - Prestazioni rese senza presenza di pubblico, per la realizzazione di registrazioni fonografiche o in altra forma - Obbligo contributivo - Art. 43, legge n. 289 del 2002 - Imponibile contributivo - Quota eccedente il quaranta per cento degli importi percepiti - "Ratio". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2464 del 04/02/2014
In tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica, nell'ambito delle prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo, sono soggetti, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre del 2002, n. 289, a contribuzione previdenziale limitatamente alla percentuale che eccede il quaranta per cento dell'importo complessivamente percepito, senza, peraltro, che sia necessario verificare l'effettiva natura e durata della prestazione lavorativa, rispondendo la scelta legislativa - che fonda una presunzione che impedisce di scindere il diritto di autore e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica - al dichiarato scopo di ridurre il contenzioso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2464 del 04/02/2014