previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3685 del 17/02/2014
Obbligazione contributiva - Accordo tra le parti - Incidenza - Esclusione - Erogazione del datore di lavoro in forza di transazione intervenuta successivamente all'impugnazione del licenziamento - Incentivo all'esodo - Configurabilità - Esclusione - Assoggettamento a contribuzione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3685 del 17/02/2014
In materia di contributi previdenziali, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà negoziale, che regoli diversamente l'obbligazione stessa o risolva con un contratto di transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. Ne consegue che la somma ricevuta dal singolo lavoratore, dopo che lo stesso ha impugnato il licenziamento, sulla base di transazione intervenuta con il datore di lavoro, non integra un incentivo all'esodo - ai sensi dell'art. 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n, 314 - ma ha natura retributiva, con conseguente assoggettabilità a contribuzione previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3685 del 17/02/2014
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 1