previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014
Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell'INPS ex art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995 - Applicabilità a tutti i provvedimenti INPS, incluse le fattispecie anteriori all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge - o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge 3 settembre 1989, n. 88, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività ma disomogenee nella classificazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014