Inquadramento di un'impresa a fini contributivi - Impresa esercente attività promiscue - Accertamento dell'attività prevalente - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014
Qualora una impresa eserciti attività distinte, tali che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali (ovvero, ai fini dell'applicabilità di un determinato contratto collettivo non di diritto comune), è necessario aver riguardo all'elemento concreto del carattere autonomo delle attività, in modo da dare luogo ad aziende separate che potrebbero stare sul mercato anche da sole, perché, se tale autonomia fosse da escludere per essere una complementare e strumentale rispetto all'altra, l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore deve essere considerata unica, avuto riguardo a quella preponderante in relazione alle finalità economiche perseguite.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014