previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014
Art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Interpretazione - Accertamento effettuato da ente pubblico diverso da quello previdenziale - Inclusione - Fondamento - Non iscrivibilità a ruolo fino al provvedimento esecutivo del giudice - Onere di informare l'INPS - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014