previdenza (assicurazioni sociali) - lavoratori autonomi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9873 del 07/05/2014
Attività alberghiera gestita da società in accomandita semplice - Socio accomandante e familiare collaboratore nell'impresa - Obblighi contributivi - Sussistenza - Condizioni - Abitualità e prevalenza - Nozioni - Accertamento - Sindacabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9873 del 07/05/2014
Nel caso di impresa alberghiera gestita da una società in accomandita semplice, per l'assoggettamento a contribuzione previdenziale della collaborazione lavorativa prestata da un "familiare coadiutore", che sia anche socio accomandante, è necessario, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che la prestazione lavorativa sia abituale in quanto svolta con continuità e stabilmente, e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà - e prevalente in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore. Il relativo accertamento è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione unicamente sotto il profilo della esistenza, congruità e logicità della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9873 del 07/05/2014