previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9872 del 07/05/2014
Sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990 - Chiamata nominativa di lavoratori iscritti nella lista appositamente stilata dall'ufficio regionale - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9872 del 07/05/2014
In tema di sgravi contributivi, ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o che abbiano fruito, per il medesimo periodo, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con richiesta nominativa dall'apposita lista stilata, ai sensi del d.m. 22 marzo 1991, n. 1557, dall'ufficio regionale del lavoro, in quanto lo stato di disoccupazione deve essere non solo reale, ma altresì certificato dall'iscrizione in tale lista, che conferisce certezza alla perduranza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9872 del 07/05/2014