previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12878 del 09/06/2014
Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza cosiddetta sostanziale - Termine - Rilevanza (nelle diverse ipotesi di proposizione del ricorso amministrativo e di mancata o intempestiva proposizione di tale ricorso) - Effetti sui diversi ratei della prestazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12878 del 09/06/2014
In tema di decadenza "sostanziale" per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, e dell'art. 4 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle diverse eventualità di decorrenza del termine in presenza del comune presupposto costituito dall'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Qualora, peraltro, sia mancato qualsiasi ricorso, il "dies a quo" è costituito, ai sensi dalla seconda parte del primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 103 cit., dal giorno della maturazione dei singoli ratei di prestazione. La suddetta scadenza costituisce il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, e determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente, rispetto al quale potrà semmai porsi il problema se esso sia identificabile come nuova domanda amministrativa. La scadenza stessa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati, e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente ad essa, non determina tuttavia il "dies a quo" del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, operando, in relazione alle descritte eventualità, la diversa ipotesi della decadenza introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, ossia quella decorrente dalla maturazione dei singoli ratei.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12878 del 09/06/2014