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previdenza‭ (‬assicurazioni sociali‭) ‬-‭ ‬assicurazione per l'invalidità,‭ ‬vecchiaia e superstiti‭ ‬-‭ ‬pensioni‭ ‬-‭ ‬liquidazione‭ ‬-‭ ‬cumulo con la retribuzione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13853‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭

Art.‭ ‬44,‭ ‬comma‭ ‬4,‭ ‬legge n.‭ ‬289‭ ‬del‭ ‬2002‭ ‬-‭ ‬Interpretazione‭ ‬-‭ ‬Pensionati non in attività lavorativa alla data del‭ ‬30‭ ‬novembre‭ ‬2002‭ ‬-‭ ‬Successiva instaurazione di plurimi rapporti di lavoro‭ ‬-‭ ‬Decorrenza del termine trimestrale per il versamento della somma‭ "‬una tantum‭" ‬-‭ ‬Dall'inizio del primo rapporto successivo al pensionamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13853‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭


In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente,‭ ‬con riferimento ai pensionati non in attività lavorativa alla data del‭ ‬30‭ ‬novembre‭ ‬2002,‭ ‬l'art.‭ ‬44,‭ ‬comma‭ ‬4,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬dicembre‭ ‬2002,‭ ‬n.‭ ‬289,‭ ‬si interpreta nel senso che il versamento,‭ ‬dopo il‭ ‬16‭ ‬marzo‭ ‬2003,‭ ‬della somma‭ "‬una tantum‭" ‬-‭ ‬di cui all'art.‭ ‬44,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬della stessa legge‭ ‬-‭ ‬per l'ammissione al cumulo integrale fra redditi e pensione di anzianità,‭ ‬deve essere effettuato entro il termine di tre mesi,‭ ‬decorrente dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13853‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭