previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - cumulo con la retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13853 del 18/06/2014
Art. 44, comma 4, legge n. 289 del 2002 - Interpretazione - Pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 - Successiva instaurazione di plurimi rapporti di lavoro - Decorrenza del termine trimestrale per il versamento della somma "una tantum" - Dall'inizio del primo rapporto successivo al pensionamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13853 del 18/06/2014
In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente, con riferimento ai pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, l'art. 44, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che il versamento, dopo il 16 marzo 2003, della somma "una tantum" - di cui all'art. 44, comma 1, della stessa legge - per l'ammissione al cumulo integrale fra redditi e pensione di anzianità, deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrente dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13853 del 18/06/2014