Lavoratori dello spettacolo - Contributi - Obbligo a carico delle imprese dello spettacolo - Natura autonoma o subordinata dell'attività lavorativa - Indifferenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014
L'obbligo assicurativo a carico delle imprese dello spettacolo, in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3 del d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione e vale, oltre che per i contributi di malattia, anche per quelli relativi alla maternità e alla Gescal, atteso che le disposizioni legislative li prevedono senza compiere alcuna distinzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014