Istruttori di nuoto - Contributi SSN, di malattia e Gescal - Obbligo di pagamento all'INPS - Fondamento - Natura subordinata od autonoma della prestazione - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014
Gli istruttori di nuoto, laddove esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra "gli addetti agli impianti sportivi" di cui all'art. 3, primo comma, n. 21 del d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dal d.P.R. 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, sicché i contributi SSN, di malattia e Gescal vanno versati all'INPS.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014