previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 157 del 09/01/2015
Art. 1, comma 774, 775 e 776 della legge n. 296 del 2006 - Norma interpretativa con effetti retroattivi - Contrasto con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di pensione di reversibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 157 del 09/01/2015
Le disposizioni dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, legge 27 dicembre 1996, n. 296, non violano l'art. 6, par. 1) CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, giacché il legislatore ha realizzato un riassetto organizzativo di ampia portata, sulla base di ragioni di interesse generale, con norme interpretative non in contrasto con i parametri di cui agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., esercitando la potestà legislativa statuale nel rispetto dei vincoli comunitari e internazionali. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, relativo a pensione di reversibilità decorrente dal 1999, ha statuito che, essendo pendente la controversia, era pienamente applicabile la norma interpretativa, che aveva già superato positivamente, con le sentenze n. 74 del 2008, n. 1 del 2011 e n. 227 del 2014 della Corte costituzionale, il vaglio di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 157 del 09/01/2015