Indennità di mobilità - Limiti temporali ex art. 7 della legge n. 223 del 1991 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità - Computabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10028 del 15/05/2015
A norma dell'art. 6 del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993 n. 236, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità sono sottratti dal computo del periodo coperto dalla indennità di mobilità; questa, pertanto, prosegue al cessare dello stato di astensione per il residuo periodo, pari alla durata del periodo di astensione obbligatoria ed eventualmente facoltativa, fino al raggiungimento dei limiti temporali di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10028 del 15/05/2015