Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura - servizio per i contributi - elenchi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9622 del 12/05/2015
Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Rilevabilità di ufficio - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9622 del 12/05/2015
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9622 del 12/05/2015