Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione ai superstiti - riversibilità - coniuge – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9649 del 12/05/2015
Diritto del coniuge separato, anche per colpa o con addebito, alla pensione di reversibilità - Configurabilità - Fondamento - Necessità del requisito della vivenza a carico - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9649 del 12/05/2015
La pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non), dovendosi applicare ad entrambe le ipotesi l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato, rispondendo la tutela previdenziale allo scopo di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che detto stato (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) ne sia concreto presupposto e condizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9649 del 12/05/2015