Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Cass. n. 10702/2015
Ufficio dell'ente ex art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. - Individuazione - Criteri - Provvedimenti derogatori per ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa o relativi a centri operativi privi del potere di gestione esterna - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015
In tema di competenza per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l' eccedenza, senza che influiscano gli eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici con competenza territoriale su ambiti non comprensivi della sede dell'impresa, nonché la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015
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