Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - prova - consulenza tecnica – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12332 del 15/06/2015
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. - Dichiarazione di dissenso - Specificazione dei motivi - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12332 del 15/06/2015
In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12332 del 15/06/2015