Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - obbligo assicurativo – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 11487 del 03/06/2015
Esonero contributivo previsto dall'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Stabilità dell'impiego - Accertamento da parte del Ministro del lavoro - Potere di disapplicazione del provvedimento da parte del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 11487 del 03/06/2015
Ai fini dell'esonero contributivo previsto dall'art. 40 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 36 bis del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il requisito della stabilità dell'impiego è accertato, su domanda dell'interessato, dal Ministro del lavoro con provvedimento che il giudice ordinario può disapplicare ove ne constati l'illegittimità, anche per eccesso di potere, sempreché non involga un sindacato sull'esercizio del potere discrezionale da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che aveva ritenuto insussistente il requisito della stabilità dell'impiego - riconosciuto da decreto del direttore generale del Ministero del lavoro, e previa disapplicazione dello stesso - affermando che la contrattazione collettiva di settore comunque limitava il potere di recesso del datore di lavoro, omettendo peraltro di considerare che la nota a verbale, reiterata nel testi contrattuali, era confermativa dell'intento delle parti di mantenere un regime di stabilità dell'impiego originariamente garantito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 11487 del 03/06/2015