Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016
Decadenza processuale ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Funzione pubblicistica - Configurabilità - Conseguenze - Rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Limiti.
La decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016