Notai - Indennità di maternità - Massimale di cui al comma 3-bis dell'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Mancato esercizio del potere derogatorio - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di indennità di maternità dovuta ai notai, nel regime giuridico di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dalla l. n. 289 del 2003, la Cassa non è tenuta a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di aumento del massimale di cui al comma 3-bis in quanto tale condotta consiste in una conformazione a parametri esterni e certi prefissati per legge, rispetto alla quale è irrilevante il richiamo alle clausole generali di correttezza e buona fede, che presiedono l'esercizio dei poteri discrezionali ma non l'applicazione mera di norme.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9757 del 12/05/2016