previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18698 del 06/09/2007
Contribuzione relativa alla previdenza forense - Decorrenza della prescrizione - Incidenza della legge n. 335 del 1995 - Esclusione - Applicazione dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18698 del 06/09/2007
Poiché la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge n. 576 (e, segnatamente, della cd. denuncia "Mod. 5", contenente l'indicazione del volume d'affari) (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il debito contributivo, relativo a talune annualità, di un assicurato alla Cassa di previdenza Forense, errando però sull'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione stessa, assumendolo nella data di insorgenza dell'obbligo di contribuzione e non già, come invece avrebbe dovuto reputare, dalla comunicazione alla Cassa del predetto "Mod. 5", indicante il volume d'affari annuo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18698 del 06/09/2007