Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - Pensionamento anticipato ex art. 4 del d.l. n. 501 del 1995 - Maggiorazione contributiva - Imputazione - Aliquota - Determinazione.
In tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dall'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicché ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 percento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10946 del 26/05/2016