Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - sistema della integrazione salariale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8070 del 07/04/2014
Lavori socialmente utili - Assegno ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2000 - Spettanza fino al termine del progetto - Presupposti - Percezione dell'indennità di mobilità nei primi 12 mesi - Irrilevanza - Conseguenze.
L'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, non distingue, nell'ambito dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, tra coloro che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 con onere finanziario a carico del Fondo per l'occupazione e coloro i quali, pur avendo maturato tali dodici mesi nello stesso periodo, erano tuttavia percettori dell'indennità di mobilità con onere a carico della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sicché anche questi ultimi rientrano tra i soggetti utilizzati in l.s.u. e, dopo la scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, hanno diritto a proseguire, fino al termine del progetto, l'attività socialmente utile in cui erano stati impegnati, con onere a carico del Fondo per l'occupazione del pagamento dell'assegno per il relativo periodo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8070 del 07/04/2014