Controversie riguardanti l'attribuibilità di prestazioni previdenziali - Esistenza del requisito contributivo - Onere della prova a carico dell'assicurato e potere di verifica del giudice esercitabile anche di ufficio - Sussistenza.
L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6264 del 18/03/2014