Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di invalidità - invalidità - prova - – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012
Giudizio in materia di invalidità - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012